Per il sacramento dell’ Unzione degli Infermi rivolgersi al Parroco.
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IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI (Cann. 998)
Can. 998 – L’unzione degli infermi, con la quale la Chiesa raccomanda al Signore sofferente e glorificato i fedeli gravemente infermi affinché li sollevi e li salvi, viene conferita ungendoli con olio e pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici. -
CAPITOLO I – LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO (Cann. 999 – 1002)
Can. 999 – Oltre al Vescovo possono benedire l’olio da usare nell’unzione degli infermi: 1) coloro che per diritto sono equiparati al Vescovo diocesano; 2) in caso di necessità, qualunque presbitero, però nella stessa celebrazione del sacramento.
Can. 1000 – §1. Le unzioni siano compiute accuratamente con le parole, l’ordine e il modo stabiliti nei libri liturgici; tuttavia in caso di necessità è sufficiente un’unica unzione sulla fronte, o anche in altra parte del corpo, pronunciando integralmente la formula.
§2. Il ministro compia le unzioni con la propria mano, salvo che una grave ragione non suggerisca l’uso di uno strumento.
Can. 1001 – I pastori d’anime e i parenti degli infermi provvederanno che a tempo opportuno gli infermi siano alleviati mediante questo sacramento.
Can. 1002 – La celebrazione comune dell’unzione degli infermi, per più infermi simultaneamente, i quali siano adeguatamente preparati e ben disposti, può essere compiuta secondo le disposizioni del Vescovo diocesano.
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CAPITOLO II – IL MINISTRO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI (Cann. 1003)
Can. 1003 – §1. Amministra validamente l’unzione degli infermi ogni sacerdote e soltanto il sacerdote.
§2. Hanno il dovere e il diritto di amministrare l’unzione degli infermi tutti i sacerdoti ai quali è demandata la cura delle anime, ai fedeli affidati al loro ufficio pastorale; per una ragionevole causa, qualunque sacerdote può amministrare questo sacramento con il consenso almeno presunto del sacerdote di cui sopra.
§3. A qualunque sacerdote è lecito portare con sé l’olio benedetto, perché sia in grado di amministrare, in caso di necessità, il sacramento dell’unzione degli infermi.
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CAPITOLO III – A CHI VA CONFERITA L’UNZIONE DEGLI INFERMI (Cann. 1004 – 1007)
Can. 1004 – §1. L’unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l’uso di ragione, per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi in pericolo.
§2. Questo sacramento può essere ripetuto se l’infermo, dopo essersi ristabilito, sia ricaduto nuovamente in una grave malattia o se, nel decorso della medesima, il pericolo sia divenuto più grave.
Can. 1005 – Nel dubbio se l’infermo abbia già raggiunto l’uso di ragione, se sia gravemente ammalato o se sia morto, questo sacramento sia amministrato.
Can. 1006 – Si conferisca il sacramento a quegli infermi che, mentre erano nel possesso delle proprie facoltà mentali, lo abbiano chiesto almeno implicitamente.
Can. 1007 – Non si conferisca l’unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto.