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LA SANTISSIMA EUCARESTIA (Cann. 897 – 898)
Can. 897 – Augustissimo sacramento è la santissima Eucaristia, nella quale lo stesso Cristo Signore è presente, viene offerto ed è preso come cibo, e mediante la quale continuamente vive e cresce la Chiesa. Il Sacrificio eucaristico, memoriale della morte e della risurrezione del Signore, nel quale si perpetua nei secoli il Sacrificio della croce, è culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana, mediante il quale è significata e prodotta l’unità del popolo di Dio e si compie l’edificazione del Corpo di Cristo. Gli altri sacramenti infatti e tutte le opere ecclesiastiche di apostolato sono strettamente uniti alla santissima Eucaristia e ad essa sono ordinati.Can. 898 – I fedeli abbiano in sommo onore la santissima Eucaristia, partecipando attivamente nella celebrazione dell’augustissimo Sacrificio, ricevendo con frequenza e massima devozione questo sacramento e venerandolo con somma adorazione; i pastori d’anime che illustrano la dottrina di questo sacramento, istruiscano diligentemente i fedeli circa questo obbligo. -
CAPITOLO I – LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA (Cann. 899)
Can. 899 – §1. La celebrazione eucaristica è azione di Cristo stesso e della Chiesa; in essa Cristo Signore, mediante il ministero del sacerdote, offre a Dio Padre se stesso, sostanzialmente presente sotto le specie del pane e del vino, e si comunica in cibo spirituale ai fedeli associati nella sua offerta.
§2. Nella Sinassi eucaristica il popolo di Dio è chiamato a radunarsi in unità sotto la presidenza del Vescovo o, in dipendenza dalla sua autorità, del presbitero, che agiscono nella persona di Cristo, e tutti i fedeli che prendono parte, sia chierici sia laici, concorrono partecipandovi ciascuno a suo modo secondo il proprio ordine e la diversità di compiti liturgici.
§3. La celebrazione eucaristica sia ordinata in modo che tutti coloro che vi partecipano traggano da essa abbondanza di frutti, per il conseguimento dei quali Cristo Signore ha istituito il Sacrificio eucaristico.
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CAPITOLO I – ART. 1 – IL MINISTERO DELLA SANTISSIMA EUCARESTIA (Cann. 900 – 911)
Can. 900 – §1. Ministro, in grado di celebrare nella persona di Cristo il sacramento dell’Eucaristia, è il solo sacerdote validamente ordinato.
§2. Celebra lecitamente l’Eucaristia il sacerdote che non sia impedito per legge canonica, osservando le disposizioni dei canoni che seguono.
Can. 901 – Il sacerdote ha diritto di applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi sia per i defunti.
Can. 902 – - A meno che l’utilità dei fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti possono concelebrare l’Eucaristia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione.
Can. 903 – Un sacerdote sia ammesso a celebrare anche se sconosciuto al rettore della Chiesa, purché esibisca le lettere commendatizie del suo Ordinario o del suo Superiore, date almeno entro l’anno, oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito di celebrare.
Can. 904 – Memori che nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l’opera della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa, nel quale i sacerdoti adempiono il loro principale compito.
Can. 905 – §1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l’Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.
§2. Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l’Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto.
Can. 906 – Il sacerdote non celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa.
Can. 907 – Nella celebrazione eucaristica ai diaconi e ai laici non è consentito proferire le orazioni, in particolare la preghiera eucaristica, o eseguire le azioni che sono proprie del sacerdote celebrante.
Can. 908 – È vietato ai sacerdoti cattolici concelebrare l’Eucaristia con i sacerdoti o i ministri delle Chiese o delle comunità ecclesiali, che non hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica.
Can. 909 – Il sacerdote non ometta di prepararsi diligentemente con la preghiera alla celebrazione del sacrificio eucaristico, e, dopo averlo terminato, di renderne grazie a Dio.
Can. 910 – §1. Ministro ordinario della sacra comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono.
§2. Ministro straordinario della sacra comunione è l’accolito o anche un altro fedele incaricato a norma del ⇒ can. 230, §3.
Can. 911 – §1. Hanno il dovere e il diritto di portare l’Eucaristia sotto forma di Viatico agli infermi, il parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani, come pure il Superiore della comunità negli istituti religiosi clericali o nelle società di vita apostolica, nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella casa.
§2. Ciò deve fare qualsiasi sacerdote o un altro ministro della sacra comunione, in caso di necessità o con la licenza almeno presunta del parroco, del cappellano o del Superiore, i quali debbono poi essere informati.
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CAPITOLO I – ART. 2 – PARTECIPAZIONE ALLA SANTISSIMA EUCARESTIA (Cann. 912 – 923)
Can. 912 – Ogni battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla sacra comunione.
Can. 913 – §1. Per poter amministrare la santissima Eucaristia ai fanciulli, si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore.
§2. Tuttavia ai fanciulli che si trovino in pericolo di morte la santissima Eucaristia può essere amministrata se possono distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza la comunione.
Can. 914 – È dovere innanzitutto dei genitori e di coloro che ne hanno le veci, come pure dei parroci, provvedere affinché i fanciulli che hanno raggiunto l’uso di ragione siano debitamente preparati e quanto prima, premessa la confessione sacramentale, alimentati di questo divino cibo; spetta anche al parroco vigilare che non si accostino alla sacra Sinassi fanciulli che non hanno raggiunto l’uso di ragione o avrà giudicati non sufficientemente disposti.
Can. 915 – Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto.
Can. 916 – Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza premettere la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l’opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi di porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima.
Can. 917 – Chi ha già ricevuto la santissima Eucaristia, può riceverla di nuovo lo stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del ⇒ can. 921, §2.
Can. 918 – Si raccomanda vivissimamente che i fedeli ricevano la sacra comunione nella stessa celebrazione eucaristica; tuttavia a coloro che la chiedono per una giusta causa fuori della Messa venga data, osservando i riti liturgici.
Can. 919 – §1. Chi sta per ricevere la santissima Eucaristia si astenga per lo spazio di almeno un’ora prima della sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto per l’acqua e le medicine.
§2. Il sacerdote, che nello stesso giorno celebra due o tre volte la santissima Eucaristia, può prendere qualcosa prima della seconda o terza celebrazione, anche se non sarà intercorso lo spazio di un’ora.
§3. Gli anziani, coloro che sono affetti da qualche infermità e le persone addette alle loro cure, possono ricevere la santissima Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro l’ora antecedente.
Can. 920 – §1. Ogni fedele, dopo che è stato iniziato alla santissima Eucaristia, è tenuto all’obbligo di ricevere almeno una volta all’anno la sacra comunione.
§2. Questo precetto deve essere adempiuto durante il tempo pasquale, a meno che per una giusta causa non venga compiuto in altro tempo entro l’anno.
Can. 921 – §1. I fedeli che si trovano in pericolo di morte derivante da una causa qualsiasi, ricevano il conforto della sacra comunione come Viatico.
§2. Anche se avessero ricevuto nello stesso giorno la sacra comunione, tuttavia si suggerisce vivamente che quanti si trovano in pericolo di morte, si comunichino nuovamente.
§3. Perdurando il pericolo di morte, si raccomanda che la sacra comunione venga amministrata più volte, in giorni distinti.
Can. 922 – Il santo Viatico per gli infermi non venga differito troppo; coloro che hanno la cura d’anime vigilino diligentemente affinché gli infermi ne ricevano il conforto nel pieno possesso delle loro facoltà.
Can. 923 – I fedeli possono partecipare al Sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione in qualunque rito cattolico, fermo restando il disposto del ⇒ can. 844.
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CAPITOLO I – ART. 3 – RITI E CERIMONIE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA (Cann. 924 – 930)
Can. 924 – §1. Il sacrosanto Sacrificio eucaristico deve essere offerto con pane e vino, cui va aggiunta un po’ d’acqua.
§2. Il pane deve essere solo di frumento e confezionato di recente, in modo che non ci sia alcun pericolo di alterazione.
§3. Il vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato.
Can. 925 – La sacra comunione venga data sotto la sola specie del pane o, a norma delle leggi liturgiche, sotto le due specie; però, in caso di necessità, anche sotto la sola specie del vino.
Can. 926 – Nella celebrazione eucaristica, secondo l’antica tradizione della Chiesa latina, il sacerdote usi pane azzimo, ovunque egli celebri.
Can. 927 – Non è assolutamente lecito, anche nel caso di urgente estrema necessità, consacrare una materia senza l’altra o anche l’una e l’altra, fuori della celebrazione eucaristica.
Can. 928 – La celebrazione eucaristica venga compiuta in lingua latina o in altra lingua, purché i testi liturgici siano stati legittimamente approvati.
Can. 929 – I sacerdoti e i diaconi, nel celebrare e nell’amministrare l’Eucaristia, indossino le vesti sacre prescritte dalle rubriche.
Can. 930 – §1. Il sacerdote infermo o avanzato in età, se non può rimanere in piedi, può celebrare il Sacrificio eucaristico stando seduto, osservando le leggi liturgiche; non però davanti al popolo, se non con licenza dell’Ordinario del luogo.
§2. Il sacerdote cieco o affetto da qualche altra infermità celebra lecitamente il Sacrificio eucaristico usando un testo, tra quelli approvati, di qualsiasi Messa, con l’assistenza, se il caso lo esige, di un altro sacerdote o di un diacono o anche di un laico debitamente istruito, che lo aiuti.
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CAPITOLO I – ART. 4 – TEMPO E LUOGO DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA (Cann. 931 – 933)
Can. 931 – La celebrazione e la distribuzione dell’Eucaristia può essere compiuta in qualsiasi giorno e ora, eccettuati quelli che sono esclusi dalle norme liturgiche.
Can. 932 – §1. La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso.
§2. Il sacrificio eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o benedetto; fuori del luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale.
Can. 933 – Per una giusta causa e con licenza espressa dell’Ordinario del luogo, è consentito al sacerdote celebrare l’Eucaristia nel tempio di qualche Chiesa o comunità ecclesiale non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica, allontanato il pericolo di scandalo.
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CAPITOLO II – CONSERVAZIONE E VENERAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA (Cann. 934 – 944)
Can. 934 – §1. La santissima Eucaristia: 1) deve essere conservata nella chiesa cattedrale o a questa equiparata, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa o oratorio annesso alla casa di un istituto religioso o di una società di vita apostolica; 2) può essere conservata nella cappella privata del Vescovo e, su licenza dell’Ordinario del luogo, nelle altre chiese, oratori o cappelle private.
§2. Nei luoghi sacri dove viene conservata la santissima Eucaristia, vi deve essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto possibile, il sacerdote vi celebri la Messa almeno due volte al mese.
Can. 935 – Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la santissima Eucaristia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano.
Can. 936 – Nella casa di un istituto religioso o in un’altra pia casa, la santissima Eucaristia venga conservata soltanto nella chiesa o nell’oratorio principale annesso alla casa; l’Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga conservata anche in un altro oratorio della medesima casa.
Can. 937 – Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento.
Can. 938 – §1. La santissima Eucaristia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della chiesa o dell’oratorio.
§2. Il tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucaristia sia collocato in una parte della chiesa o dell’oratorio che sia distinta, visibile, ornata decorosamente, adatta alla preghiera.
§3. Il tabernacolo nel quale si custodisce abitualmente la santissima Eucaristia sia inamovibile, costruito con materiale solido non trasparente e chiuso in modo tale che sia evitato il più possibile ogni pericolo di profanazione.
§4. Per causa grave è consentito conservare la santissima Eucaristia, soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso.
§5. Chi ha la cura della chiesa o dell’oratorio, provveda che la chiave del tabernacolo, nel quale è conservata la santissima Eucaristia, sia custodita con la massima diligenza.
Can. 939 – Le ostie consacrate vengano conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le precedenti, siano rinnovate con frequenza.
Can. 940 – Davanti al tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucaristia, brilli perennemente una speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia onorata la presenza di Cristo.
Can. 941 – §1. Nelle chiese e negli oratori a cui è concesso conservare la santissima Eucaristia, si possono compiere esposizioni sia con la pisside, sia con l’ostensorio, osservando le norme stabilite nei libri liturgici.
§2. Durante la celebrazione della Messa non vi sia nella stessa navata della chiesa o dell’oratorio l’esposizione del santissimo Sacramento.
Can. 942 – Si raccomanda che nelle stesse chiese e oratori ogni anno si compia l’esposizione solenne del santissimo Sacramento prolungata per un tempo conveniente, anche se non continuo, affinché la comunità locale mediti e adori con intensa devozione il mistero eucaristico; però tale esposizione si faccia soltanto se si prevede una adeguata affluenza di fedeli e osservando le norme stabilite.
Can. 943 – Ministro dell’esposizione del santissimo Sacramento e della benedizione eucaristica è il sacerdote o il diacono; in speciali circostanze sono ministri della sola esposizione e riposizione, ma non della benedizione, l’accolito, il ministro straordinario della sacra comunione o altra persona designata dall’Ordinario del luogo, osservando le disposizioni del Vescovo diocesano.
Can. 944 – §1. Ove, a giudizio del Vescovo diocesano, è possibile, si svolga, quale pubblica testimonianza di venerazione verso la santissima Eucaristia e specialmente nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta attraverso le pubbliche vie.
§2. Spetta al Vescovo diocesano dare delle direttive circa le processioni, con cui provvedere alla loro partecipazione e dignità.
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CAPITOLO III – L’OFFERTA DATA PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA (Cann. 945 – 958)
Can. 945 – §1. Secondo l’uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l’offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.
§2. È vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta.
Can. 946 – I fedeli che danno l’offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione, contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere.
Can. 947 – Dall’offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l’apparenza di contrattazione o di commercio.
Can. 948 – Devono essere applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per ciascuno dei quali l’offerta, anche se esigua, è stata data e accettata.
Can. 949 – Chi è onerato dall’obbligo di celebrare la Messa e di applicarla secondo l’intenzione di coloro che hanno dato l’offerta, vi è ugualmente obbligato anche se, senza sua colpa, le offerte percepite sono andate perdute.
Can. 950 – Se viene offerta una somma di denaro per l’applicazione di Messe senza indicare il numero delle Messe da celebrare, questo venga computato in ragione dell’offerta stabilita nel luogo ove l’offerente dimora, a meno che non debba legittimamente presumersi che fu un’altra la sua intenzione.
Can. 951 – §1. Il sacerdote che celebra più Messe nello stesso giorno, può applicare ciascuna di esse secondo l’intenzione per la quale è stata data l’offerta, ma a condizione però che, al di fuori del giorno di Natale, egli tenga per sé l’offerta di una sola Messa e consegni invece le altre per le finalità stabilite dall’Ordinario, essendogli consentito di percepire una certa retribuzione a titolo estrinseco.
§2. Il sacerdote che concelebra nello stesso giorno una seconda Messa, a nessun titolo può percepire l’offerta per questa.
Can. 952 – §1. Spetta al concilio provinciale o alla riunione dei Vescovi della provincia definire per tutta la provincia, mediante decreto, quale sia l’offerta da dare per la celebrazione e l’applicazione della Messa, né è lecito al sacerdote chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare una offerta data spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita per l’applicazione della Messa.
§2. Ove manchi tale decreto si osservi la consuetudine vigente nella diocesi.
§3. Anche i membri di tutti gli istituti religiosi debbono attenersi allo stesso decreto o alla consuetudine del luogo, di cui ai §§1 e 2.
Can. 953 – Non è lecito ad alcuno accettare tante offerte di Messe da applicare personalmente, alle quali non può soddisfare entro l’anno.
Can. 954 – Se in talune chiese o oratori vengono richieste celebrazioni di Messe in numero maggiore di quante ivi possono essere celebrate, è lecito farle celebrare altrove, eccetto che gli offerenti non abbiano manifestato espressamente una volontà contraria.
Can. 955 – §1. Chi intendesse affidare ad altri la celebrazione di Messe da applicare, le trasmetta quanto prima a sacerdoti a lui accetti, purché a lui consti che sono al di sopra di ogni sospetto; deve trasmettere l’offerta ricevuta intatta, a meno che non consti con certezza che la parte eccedente l’offerta dovuta nella diocesi, fu data in considerazione della persona; è tenuto anche all’obbligo di provvedere alla celebrazione delle Messe, fino a che non avrà ricevuto la prova sia dell’accettazione dell’obbligo sia dell’offerta pervenuta.
§2. Il tempo entro il quale debbono essere celebrate le Messe, ha inizio dal giorno in cui il sacerdote che le celebrerà, le riceve, se non consti altro.
§3. Coloro che affidano ad altri Messe da celebrare, annotino senza indugio nel registro sia le Messe che hanno ricevuto sia quelle che hanno trasmesso ad altri, segnando anche le loro offerte.
§4. Qualsiasi sacerdote deve annotare accuratamente le Messe che ha ricevuto da celebrare e quelle cui ha soddisfatto.
Can. 956 – Tutti e ciascun degli amministratori di cause pie o coloro che in qualunque modo sono obbligati a provvedere alla celebrazione di Messe, sia chierici sia laici, consegnino ai propri Ordinari, secondo modalità che essi dovranno definire, gli oneri di Messe ai quali non si sia soddisfatto entro l’anno.
Can. 957 – Il dovere e il diritto di vigilare sull’adempimento degli oneri di Messe, competono, nelle chiese del clero secolare, all’Ordinario del luogo, nelle chiese degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica, ai loro Superiori.
Can. 958 – §1. Il parroco come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio ove si è soliti ricevere offerte di Messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino accuratamente il numero delle Messe da celebrare, l’intenzione, l’offerta data e l’avvenuta celebrazione.
§2. L’Ordinario è tenuto all’obbligo di prendere visione ogni anno di tali registri, personalmente o tramite altri.
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