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IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE (Cann. 879)
Can. 879 – Il sacramento della confermazione, che imprime il carattere e per il quale i battezzati, proseguendo il cammino dell’iniziazione cristiana, sono arricchiti del dono dello Spirito Santo e vincolati più perfettamente alla Chiesa, corrobora coloro che lo ricevono e li obbliga più strettamente ad essere con le parole e le opere testimoni di Cristo e a diffondere e difendere la fede. -
CAPITOLO I – LA CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE (Cann. 880 – 881)
Can. 880 – §1. Il sacramento della confermazione viene conferito mediante l’unzione del crisma sulla fronte, unzione che si fa con l’imposizione della mano e con le parole prescritte nei libri liturgici approvati.
§2. Il crisma da usarsi nel sacramento della confermazione deve essere consacrato dal Vescovo, anche se il sacramento viene amministrato dal presbitero.
Can. 881 – È conveniente che il sacramento della confermazione venga celebrato in chiesa e durante la Messa; tuttavia per una giusta e ragionevole causa può essere celebrato fuori della Messa e in qualsiasi luogo degno.
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CAPITOLO II – IL MINISTRO DELLA CONFERMAZIONE (Cann. 882 – 888)
Can. 882 – Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto universale o per speciale concessione della competente autorità.
Can. 883 – Per il diritto stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione: 1) entro i confini della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal diritto al Vescovo diocesano; 2) relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero, che, in forza dell’ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno fuori dell’infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della Chiesa cattolica; 3) in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte, il parroco, anzi ogni presbitero.
Can. 884 – §1. Il Vescovo diocesano amministri personalmente la confermazione o provveda che sia amministrata da un altro Vescovo; qualora lo richiedesse una necessità, può concedere la facoltà di amministrarlo a uno o più sacerdoti determinati.
§2. Per una causa grave il Vescovo e similmente il presbitero che possiede la facoltà di confermare in forza del diritto o per speciale concessione della competente autorità, possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri, perché anch’essi amministrino il sacramento.
Can. 885 – §1. Il Vescovo diocesano è tenuto all’obbligo di curare che il sacramento della confermazione sia conferito ai sudditi che lo richiedono nel dovuto modo e ragionevolmente.
§2. Il presbitero che gode di questa facoltà deve usarla per coloro in favore dei quali la facoltà venne concessa.
Can. 886 – §1. Il Vescovo nella sua diocesi amministra legittimamente il sacramento della confermazione anche ai fedeli non sudditi, a meno che non si opponga una espressa proibizione del loro Ordinario proprio.
§2. Per amministrare lecitamente la confermazione in un’altra diocesi, il Vescovo, a meno che non si tratti dei suoi sudditi, deve avere la licenza almeno ragionevolmente presunta del Vescovo diocesano.
Can. 887 – Il presbitero che gode della facoltà di amministrare la confermazione, conferisce lecitamente questo sacramento anche agli estranei, entro il territorio per lui designato, a meno che non si opponga il divieto del loro Ordinario proprio; fuori del proprio territorio non lo conferisce validamente a nessuno, salvo il disposto del ⇒ can. 883, n. 3.
Can. 888 – Entro il territorio nel quale validamente conferiscono la confermazione, i ministri la possono amministrare anche nei luoghi esenti.
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CAPITOLO III – I CONFERMANDI (Cann. 889 – 891)
Can. 889 – §1. È capace di ricevere la confermazione ogni battezzato e il solo battezzato, che non l’ha ancora ricevuta.
§2. Fuori del pericolo di morte per ricevere lecitamente la confermazione si richiede, se il fedele ha l’uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, ben disposto e sia in grado di rinnovare le promesse battesimali.
Can. 890 – I fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori e i pastori d’anime, soprattutto i parroci, provvedano affinché i fedeli siano bene istruiti per riceverlo e vi accedano a tempo opportuno.
Can. 891 – Il sacramento della confermazione venga conferito ai fedeli all’incirca all’età della discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinata un’altra età o non vi sia il pericolo di morte o, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave causa.
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CAPITOLO IV – I PADRINI (Cann. 892 – 893)
Can. 892 – Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.
Can. 893 – §1. Affinché uno possa adempiere l’incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al ⇒ can. 874.
§2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.
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CAPITOLO V – PROVA E ANNOTAZIONE DELL’AVVENUTA CONFERMAZIONE (Cann. 894 – 896)
Can. 894 – Per provare l’avvenuta confermazione si osservi quanto disposto nel ⇒ can. 876.
Can. 895 – I nomi dei cresimati, fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro dei cresimati della curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell’archivio parrocchiale; il parroco deve informare dell’avvenuta confermazione il parroco del luogo del battesimo, affinché l’annotazione sia fatta nel libro dei battezzati, a norma del ⇒ can. 535, §2.
Can. 896 – Se il parroco del luogo non fu presente, il ministro personalmente o per mezzo di altri lo informi quanto prima dell’avvenuta confermazione.