Il sacramento del Battesimo si amministra nel giorno di Domenica o delle Solennità.
Per data e orario rivolgersi al Parroco.
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IL BATTESIMO
Can. 834 – §1. La Chiesa adempie la funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra liturgia, che è ritenuta come l’esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, nel quale per mezzo di segni sensibili viene significata e realizzata, in modo proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini e viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di Dio pubblico integrale.§2. Tale culto allora si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati dall’autorità della Chiesa.
Can. 835 – §1. Esercitano la funzione di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata.
§2. Esercitano la stessa funzione i presbiteri, i quali cioè, partecipi essi stessi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto l’autorità del Vescovo, sono consacrati per celebrare il culto divino e santificare il popolo.
§3. I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni di diritto.
§4. Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità proprie alle celebrazioni liturgiche, soprattutto a quella eucaristica; partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all’educazione cristiana dei figli.
Can. 836 – Poiché il culto cristiano, nel quale si esercita il sacerdozio comune dei fedeli, è opera che procede dalla fede e in essa si fonda, i ministri sacri provvedano assiduamente a ravvivarla e illuminarla, soprattutto con il ministero della parola, mediante il quale la fede nasce e si nutre.
Can. 837 – §1. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è “sacramento di unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi di esso vi sono coinvolti in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle funzioni e dell’attuale partecipazione.
§2. Le azioni liturgiche, per il fatto che comportano per loro natura una celebrazione comunitaria, vengano celebrate, dove ciò è possibile, con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli.
Can. 838 – §1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.
§2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate fedelmente ovunque.
§3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate convenientemente entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa autorizzazione della Santa Sede.
§4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.
Can. 839 – §1. La Chiesa adempie la funzione di santificare anche con altri mezzi, sia con la preghiera, mediante la quale si supplica Dio affinché i fedeli siano santificati nella verità, sia con le opere di penitenza e di carità, le quali aiutano grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e contribuiscono alla salvezza del mondo.
§2. Provvedano gli Ordinari dei luoghi che le preghiere e i pii e sacri esercizi del popolo cristiano siano pienamente conformi alle norme della Chiesa.
Can. 840 – I sacramenti del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una profonda venerazione e la dovuta diligenza.
Can. 841 – Poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito, è di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità e spetta alla medesima autorità o ad altra competente, a norma del ⇒ can. 838, §§3 e 4, determinare quegli elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione.
Can. 842 – §1. Chi non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti.
§2. I sacramenti del battesimo, della confermazione e della santissima Eucaristia sono tra loro talmente congiunti, da essere richiesti per la piena iniziazione cristiana.
Can. 843 – §1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.
§2. I pastori d’anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che coloro che chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità.
Can. 844 – §1. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salve le disposizioni dei §§2, 3 e 4 di questo canone e del ⇒ can. 861, §2.
§2. Ogni qualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti.
§3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali.
§4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, incombesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti.
§5. Per i casi di cui ai §§2, 3 e 4, il Vescovo diocesano o la conferenza dei Vescovi non diano norme generali, se non dopo aver consultato l’autorità competente almeno locale della Chiesa o della comunità non cattolica interessata.
Can. 845 – §1. I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine, in quanto imprimono il carattere, non possono essere ripetuti.
2. Qualora, compiuta una diligente ricerca, persistesse ancora il dubbio prudente che i sacramenti di cui al §1 siano stati dati veramente o validamente, vengano conferiti sotto condizione.
Can. 846 – §1. Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa.
§2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito.
Can. 847 – §1. Nell’amministrazione dei sacramenti nei quali si deve far uso dei sacri oli, il ministro deve servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e, salvo il disposto del ⇒ can. 999, n. 2, consacrati o benedetti dal Vescovo e per di più di recente; non si serva di quelli vecchi, a meno che non vi sia una necessità.
§2. Il parroco richieda i sacri oli al Vescovo proprio e li conservi diligentemente in una custodia decorosa.
Can. 848 – Il ministro, oltre alle offerte determinate dalla competente autorità, per l’amministrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i bisognosi abbiano ad essere privati dell’aiuto dei sacramenti a motivo della povertà.
Can. 849 – Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita.
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CAPITOLO I – LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO (Cann. 850 – 860)
Can. 850 – Il battesimo viene amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati, salvo il caso di urgente necessità, nel quale deve essere osservato soltanto ciò che è richiesto per la validità del sacramento.
Can. 851 – La celebrazione del battesimo deve essere opportunamente preparata; pertanto: 1) l’adulto che intende ricevere il battesimo sia ammesso al catecumenato e, per quanto è possibile, attraverso i vari gradi, sia condotto all’iniziazione sacramentale, secondo il rito dell’iniziazione, adattato dalla Conferenza Episcopale e secondo le norme peculiari da essa emanate; 2) i genitori di un bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumersi l’incarico di padrino, siano bene istruiti sul significato di questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti; il parroco, personalmente o tramite altri, provveda che i genitori, mediante esortazioni pastorali ed anche con la preghiera comune, siano debitamente istruiti, radunando più famiglie e dove sia possibile visitandole.
Can. 852 – §1. Le disposizioni contenute nei canoni per il battesimo degli adulti, si applicano a tutti coloro che, usciti dall’infanzia, hanno raggiunto l’uso di ragione.
§2. Viene assimilato al bambino, anche per quanto concerne il battesimo, colui che non è responsabile dei suoi atti.
Can. 853 – L’acqua da usarsi nel conferimento del battesimo, eccetto in caso di necessità, deve essere benedetta secondo le disposizioni dei libri liturgici.
Can. 854 – Il battesimo venga conferito o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della Conferenza Episcopale.
Can. 855 – I genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano.
Can. 856 – Anche se il battesimo può essere celebrato in qualsiasi giorno, si raccomanda tuttavia che ordinariamente venga celebrato di domenica o, se possibile, nella veglia pasquale.
Can. 857 – §1. Fuori del caso di necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o l’oratorio.
§2. Si abbia come regola che l’adulto sia battezzato nella propria chiesa parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale propria dei genitori, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.
Can. 858 – §1. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già acquisito da altre chiese.
§2. Per comodità dei fedeli, l’Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un’altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia.
Can. 859 – Qualora il battezzando, a causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non possa accedere o non possa trasferirsi senza grave disagio alla chiesa parrocchiale o ad altra chiesa o oratorio di cui al ⇒ can. 858, §2, il battesimo può e deve essere conferito in un’altra chiesa o in un oratorio più vicini, o anche in altro luogo decoroso.
Can. 860 – §1. Fuori del caso di necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno che l’Ordinario del luogo per grave chiusa non lo abbia permesso.
§2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale cogente.
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CAPITOLO II – IL MINISTRO DEL BATTESIMO (Cann. 861 – 863)
Can. 861 – §1. Ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo restando il disposto del ⇒ can. 530, n. 1.
§2. Qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, conferisce lecitamente il battesimo il catechista o altra persona incaricata dall’Ordinario del luogo a questo compito e anzi, in caso di necessità, chiunque, mosso da retta intenzione; siano solleciti i pastori d’anime, soprattutto il parroco, affinché i fedeli abbiano ad essere istruiti sul retto modo di battezzare.
Can. 862 – Eccetto il caso di necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire il battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi.
Can. 863 – Il battesimo degli adulti, per lo meno di coloro che hanno compiuto i quattordici anni, venga deferito al Vescovo diocesano, perché, se lo riterrà opportuno, lo amministri personalmente.
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CAPITOLO III – I BATTEZZANDI (Cann. 864 – 871)
Can. 864 – È capace di ricevere il battesimo ogni uomo e solo l’uomo non ancora battezzato.
Can. 865 – §1. Affinché un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati.
§2. L’adulto, che si trova in pericolo di morte, può essere battezzato qualora, avendo una qualche conoscenza delle verità principali della fede, in qualunque modo abbia manifestato l’intenzione di ricevere il battesimo e prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana.
Can. 866 – L’adulto che viene battezzato, se non vi si oppone una grave ragione, subito dopo il battesimo riceva la confermazione e partecipi alla celebrazione eucaristica, ricevendo anche la comunione.
Can. 867 – §1. I genitori sono tenuti all’obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente.
§2. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi senza alcun indugio.
Can. 868 – §1. Per battezzare lecitamente un bambino si esige: 1) che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano; 2) che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.
§2. Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori.
Can. 869 – §1. Se si dubita che uno sia stato battezzato, o che il battesimo non gli sia stato amministrato validamente e il dubbio persiste anche dopo una seria ricerca, il battesimo gli sia conferito sotto condizione.
§2. I battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica non vanno battezzati sotto condizione, a meno che, esaminata la materia e la forma verbale usata nel conferimento del battesimo, considerata inoltre l’intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante, non persista una seria ragione per dubitare della validità del battesimo.
§3. Se nei casi di cui al §§1 e 2 il conferimento o la validità del battesimo rimanessero dubbi, il battesimo non venga conferito se non dopo che al battezzando sia stata esposta la dottrina sul sacramento del battesimo, se adulto, e che al medesimo o ai suoi genitori, se si tratta di un bambino, siano state illustrate le ragioni della dubbia validità del battesimo celebrato.
Can. 870 – Il bambino esposto o trovatello sia battezzato, a meno che, condotta una diligente ricerca, non consti del suo battesimo.
Can. 871 – I feti abortivi, se vivono, nei limiti del possibile, siano battezzati.
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CAPITOLO IV – I PADRINI (Cann. 872 – 874)
Can. 872 – Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzando conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.
Can. 873 – Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.
Can. 874 – §1. Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che: 1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico; 2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione; 3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell’Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume; 4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata; 5) non sia il padre o la madre del battezzando.
§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.
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CAPITOLO V – PROVA E ANNOTAZIONE DEL BATTESIMO CONFERITO (Cann. 875 – 878)
Can. 875 – Colui che amministra il battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino, vi sia almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il conferimento del battesimo.
Can. 876 – Per provare l’avvenuto conferimento del battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto, o il giuramento dello stesso battezzato, se egli ha ricevuto il battesimo in età adulta.
Can. 877 – §1. Il parroco del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio registrare nel libro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicando al tempo stesso il giorno e il luogo della nascita.
§2. Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o per sua dichiarazione fatta davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre o dei genitori.
§3. Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti, e, almeno se così viene fatto nell’atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale.
Can. 878 – Qualora il battesimo non sia stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza, il ministro del battesimo, chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo conferimento il parroco della parrocchia nella quale il battesimo è stato amministrato, perché lo annoti a norma del ⇒ can. 877, §1.